La Polizza

DPR 7 giugno 2012 n. 137 

Com’è noto il DPR sopra richiamato, fra l’altro, ribadisce l’obbligo assicurativo per chi esercita una libera professione, sancisce la violazione del predetto obbligo come “illecito disciplinare” (art. 5 c. 2) e differisce l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’assicurazione al 15 agosto 2013.A seguito di numerose richieste di chiarimenti, si forniscono le indicazioni che seguono:

1. Il tenore letterale della disposizione in esame esclude che la stessa si applichi indistintamentea tutti gli iscritti nell’Albo, trovando applicazione esclusivamente nei confronti di chi, iscritto nell’Albo, svolge effettivamente la libera professione, con l’ulteriore effetto di esentare dall’obbligo tutti coloro che, pur iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, non esercitano in concreto la libera professione.

2. Ad evitare qualunque successivo problema interpretativo, si rende altresì necessario definire esattamente cosa si intenda per “professionista soggetto all’obbligo assicurativo”, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del DPR n. 137/2012. La ratio della legge che ha istituito l’obbligo assicurativo per i liberi professionisti si propone di offrire agli utenti dei servizi professionali una concreta garanzia nei casi di imperizia, malapratica od errori colposi degli esercenti un attività intellettuale, da cui l’obbligo di rendere noti alla clientela gli estremi della polizza di responsabilità civile ed il relativo massimale al momento dell’assunzione dell’incarico; ne consegue, a parere del Collegio Nazionale, che un iscritto nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati integra la fattispecie di “professionista soggetto all’obbligo assicurativo” quando esercita effettivamente e continuativamente l’attività professionale nei confronti della committenza privata e/o pubblica ed è iscritto alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (dove l’eventuale mancata iscrizione alla Cassa di previdenza, peraltro, non farebbe venire meno l’obbligo assicurativo, ma integrerebbe l’illecito disciplinare dell’evasione previdenziale).

3. Pertanto risultano esclusi dall’obbligo assicurativo:

a. gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati pubblici dipendenti che siano chiamati dalla rispettive Amministrazioni di appartenenza a redigere stime, perizie, frazionamenti, verifiche ispettive asseverate, collaudi e/o altre attività professionali, se svolte esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione pubblica;

b. gli iscritti che svolgono un ridotto numero di prestazioni professionali nell’anno solare, in forma gratuita (salvo l’eventuale rimborso delle spese) per conto di onlus, associazioni di volontariato ovvero in occasioni di calamità naturali, ecc.;

c. gli iscritti che svolgono una unica prestazione nell’anno, di modesto importo, in forma assolutamente occasionale (fermo il rispetto dell’obbligo di versamento alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA) ed in assenza del requisito di autonoma organizzazione, laddove l’occasionalità della prestazione, e la conseguente sostanziale assenza di clientela, non pare integrare il disposto dell’art. 3 c. 5 lett. e) del decreto-legge 13.8.2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell’art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137; i soggetti di cui alle lettere b) e c) dovranno, all’atto del rilascio dell’elaborato professionale, indicare chiaramente di non essere tenuti all’obbligo assicurativo.

4. Sono parimenti esclusi dall’obbligo assicurativo gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dipendenti da strutture private, che svolgano atti tipici della professione a solo uso interno e non li sottoscrivano con il sigillo professionale, laddove tale mancata sottoscrizione appare idonea ad impedirne un uso esterno lucrativo.

5. Sono invece soggetti all’obbligo assicurativo gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dipendenti da strutture private, che compiano atti tipici della professione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, su richiesta o per conto del datore di lavoro, sottoscrivendoli ed apponendovi il sigillo professionale, ciò anche nel caso essi non percepiscano alcun compenso. Nella fattispecie, infatti, non è possibile escludere l’utilizzo con finalità lucrative degli elaborati professionali, in tal caso privando l’utenza delle garanzie previste per legge. Si ritiene tuttavia che, in tali casi, i premi assicurativi debbano essere pagati dai datori di lavoro che richiedono la prestazione al professionista dipendente, con sottoscrizione ed apposizione del sigillo professionale.

6. Sono parimenti tenuti all’obbligo assicurativo le Società professionali di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011, le quali possono altresì stipulare polizze di responsabilità civile per i singoli soci o dipendenti professionisti, per i rischi posti direttamente in capo agli stessi.

7. Si ricorda che, a mente dell’art. 5 del DPR n. 137/2012, “il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva” laddove la violazione di questi obblighi costituisce “illecito disciplinare”.

8. Sempre l’art. 5 del DPR n. 137/2012 consente ai Consigli Nazionali (ed alle Casse di previdenza dei professionisti) di stipulare, per i rispettivi iscritti, “convenzioni collettive”. In fase di prima applicazione del nuovo obbligo assicurativo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degliAgrotecnici laureati ha deciso di non stipulare alcuna “polizza collettiva”, ma semplicemente di raccogliere e valutare le proposte provenienti da Compagnie di assicurazione e broker e di approvare e divulgare quelle ritenute migliori, con ciò intendendo quelle che presentano specifiche e più idonee coperture assicurative per l’attività professionale tipica degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed un adeguato rapporto di prezzo.
Nella seduta del 6 luglio 2013 il Consiglio Nazionale ha approvato due “proposte assicurative”(una immediatamente operativa e l’altra nel solo caso che il soggetto proponente accetti l’inserimento di una modifica ritenuta “di garanzia” per gli assicurati).

9. Non appena materialmente pronte le due “convenzioni assicurative” saranno pubblicate sul sito internet www.agrotecnici.it.
Si precisa che le “convenzioni” approvate dal Collegio Nazionale non sono obbligatorie per gli iscritti, i quali restano liberi di contrarre la copertura assicurativa con qualsiasi soggetto da loro ritenuto migliore o più conveniente; si tratta semplicemente di proposte che gli iscritti nell’Albo possono valutare, utili anche come riferimento (in termini di garanzie assicurative e di costo del premio), ferma la piena libertà di ciascuno di comportarsi nel modo ritenuto migliore.